Iter burocratico e numeri urbanistici

ITER BUROCRATICO E NUMERI URBANISTICI DI PARCO e CENTRALITA’ TALENTI

Delibera n°183 adottata da Consiglio Comunale nella seduta del 12 settembre 1997 con la definizione degli indirizzi al Sindaco (allora Francesco Rutelli) dell’accordo di programma ex art. 27 della legge 8 giugno 190 n°142/90 relativo alla realizzazione del “programma di intervento urbanistico “Parco Talenti” sulla proposta della Società FINEUROPOA S.p.A. (già SIRA S.p.A.).

La delibera n°183 da “mandato di promuovere le Conferenze di Servizi con le Amministrazioni interessate affinché sia verificata la fattibilità di procedere ad un accordo di programma”.

Accordo di programma del 2000 approvato con delibera di C.C. n. 83, che risale alla Deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 172/91, avente per oggetto proprio “Proposta di transazione con la società S.I.R.A. S.p.A. relativa ad un complesso di controversie concernenti in particolare la edificabilità di alcuni terreni situati in Roma tra la via Nomentana e la via Bufalotta con originaria previsione edificabile di P.R.G. (1962) per mc. 1.464.000 circa“.

L’Accordo di Programma è stato pubblicato sul bur. n°18 del 30 giugno 2000.

Il 19 ottobre 2000 con atto repertorio n°134872 registrato a Roma, vengono cedute gratuitamente al Comune di Roma le aree destinate ai servizi pubblici (standard urbanistici) di cui 392.594 mq per verde pubblico (il Parco Talenti), 37.330 mq per parcheggi pubblici, 61.337 mq per servizi,  per un totale di mq 491.221.

La stipula della “Convenzione Parco Talenti” è avvenuta il 22 maggio 2001 con atto del Notaio Dr. Paolo Farinaro repertorio n° 139020.

La durata della convenzione è di 10 anni, salvo proroghe concordate.

I numeri:

392.594 mq l’area destinata per Parco Talenti.

531.028 metri cubi sono destinati ad edilizia privata.

Centralità Locale Talenti

(Dati stabiliti dagli elaborati prescrittivi sistemi e regole di P.R.G. adottato (Del. C.C. 19 – 20 /03/2003)

Dati Generali

Estensione Centralità: mq 237.509

Estensione Centralità all’interno del IV Municipio: mq 143.363

Estensione tot viabilità: mq 93.946

Estensione viabilità all’interno del IV Municipio: mq 59.243

Totale della Centralità con D.E. (diritto edificatorio) escluse aree già edificate proprietà Vicariato, GS, Benetton: mq 109.250

Totale della Centralità con D.E. (diritto edificatorio) escluse aree già edificate proprietà S.I.R.A.: mq 90.767

Indice da P.R.G. previsto per il diritto edificatorio

0,1 mq/mq SUL                    0,1 x 109.250 = 10.925 mq

0,1 mq/mq SUL                    0,1 x 90.767 = 9076 mq (tot. superficie edificabile all’interno                                della Centralità)

Dati Generali

Estensione Centralità all’interno del IV Municipio: mq 143.363

Estensione viabilità all’interno del IV Municipio: mq 59.243

Totale della Centralità con D.E. (diritto edificatorio) escluse aree già edificate proprietà Imprema S.p.A. ex S.I.R.A.:   Area con D.E.                109.250

Area Imprema ex S.I.R.A.     18.483 =

Tot. Area con D.E.                mq 90.767

* ART. 27.
(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l’attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

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